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 ANNO 2020 – ACCONTO

SCADENZA: 16 giugno 2020

 

Le aliquote dell'IMU per l'anno di imposta 2020 sono state approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 22 giugno 2020.

La legge n° 160/2019 (art. 1, comma 762) prevede che la prima rata dell'IMU 2020 sia pari alla metà di quanto complessivamente versato a titolo di IMU e di TASI per l'anno 2019.

 

 

ALIQUOTE IMU 2020

 

4,00 per mille per l’abitazione principale di cat. A1, A8 e A9 e le sue pertinenza;

10,60 per mille per gli altri fabbricati e le aree fabbricabili.

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO

 

Le modalità di versamento dell’IMU sono il modello F24 e il bollettino postale specificatamente approvato per l'IMU; il pagamento può pertanto essere eseguito esclusivamente presso una banca, un ufficio postale o un agente della riscossione.

Il codice Comune per Borgomaro da indicare sulla delega di pagamento (F24) è: B020

 

ALTRI FABBRICATI - AREE FABBRICABILI

L'intero gettito spetta al Comune, ad eccezione dei fabbricati di categoria catastale “D”, il cui gettito spetta allo Stato limitatamente all'imposta dovuta ad aliquota base (7,6 per mille).

I codici tributo da indicare sulla delega di pagamento (F24) sono:

3913 IMU fabbricati rurali ad uso strumentale – Comune

3916 IMU aree fabbricabili – Comune

3918 IMU altri fabbricati – Comune

3925 IMU fabbricati di categoria D – Stato

3930 IMU fabbricati di categoria D – Comune

3939 IMU fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita – Comune

 

CALCOLO DELL'IMPOSTA

  • fabbricati di categoria A

Rendita catastale + 5 % = rendita catastale rivalutata

Rendita catastale rivalutata x 160 = valore catastale

Valore catastale x 10,6 : 1000 = imposta annuale, da rapportare ai mesi ed alla percentuale di possesso.

  • fabbricati di categoria C2, C6 e C7

Rendita catastale + 5 % = rendita catastale rivalutata

Rendita catastale rivalutata x 160 = valore catastale

Valore catastale x 10,6 : 1000 = imposta annuale, da rapportare ai mesi ed alla percentuale di possesso.

  • fabbricati di categoria C3, C4 e C5

Rendita catastale + 5 % = rendita catastale rivalutata

Rendita catastale rivalutata x 140 = valore catastale

Valore catastale x 10,6 : 1000 = imposta annuale, da rapportare ai mesi ed alla percentuale di possesso.

  • fabbricati di categoria B

Rendita catastale + 5 % = rendita catastale rivalutata

Rendita catastale rivalutata x 140 = valore catastale

Valore catastale x 10,6 : 1000 = imposta annuale, da rapportare ai mesi ed alla percentuale di possesso.

  • fabbricati di categoria A10

Rendita catastale +5% = rendita catastale rivalutata

Rendita catastale rivalutata x 80 = valore catastale

Valore catastale x 10,6 : 1000 = imposta annuale, da rapportare ai mesi ed alla percentuale di possesso.

  • fabbricati di categoria D (con esclusione della categoria D5)

Rendita catastale +5% = rendita catastale rivalutata

Rendita catastale rivalutata x 65 = valore catastale

Valore catastale x 10,6 : 1000 = imposta annuale, da rapportare ai mesi ed alla percentuale di possesso, di cui la quota del 7,6 per mille spetta allo Stato (codice tributo 3925), mentre l'eccedenza del 3 per mille spetta al Comune (codice tributo 3930).

  • fabbricati di categoria D5

Rendita catastale +5% = rendita catastale rivalutata

Rendita catastale rivalutata x 80 = valore catastale

Valore catastale x 10,6 : 1000 = imposta annuale, da rapportare ai mesi ed alla percentuale di possesso, di cui la quota del 7,6 per mille spetta allo Stato (codice tributo 3925), mentre l'eccedenza del 3 per mille spetta al Comune (codice tributo 3930).

  • fabbricati di categoria C1

Rendita catastale +5%= Rendita catastale rivalutata

Rendita catastale rivalutata x 55 = valore catastale

Valore catastale x 10,6 : 1000 = imposta annuale, da rapportare ai mesi ed alla percentuale di possesso.

  • aree fabbricabili

Valore venale x 10,6 : 1000 = imposta annuale, da rapportare ai mesi ed alla percentuale di possesso.

 

ABITAZIONE PRINCIPALE - SOLO CATEGORIA A1, A8 E A9 E RELATIVE PERTINENZE

Si ricorda che i fabbricati destinati ad abitazione principale sono esclusi dall'IMU, ad eccezione di quelli appartenenti alle categorie A1, A8 e A9, per i quali vanno seguite le istruzioni di cui al presente punto.

Il codice tributo è 3912 IMU abitazione principale e pertinenze – Comune

 

 

Calcolo on line IUC IMU e Tasi

 

Modello dichiarazione pertinenze IMU 

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