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La cittadinanza può essere concessa per residenza in Italia:

  • al cittadino straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano
  • al cittadino di uno Stato membro della Unione Europea che risiede legalmente da almeno 4 anni nel territorio italiano
  • all’apolide e al rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano
  • allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni
  • allo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risiede legalmente da almeno 5 anni successivamente all’adozione
  • allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello stato italiano

La persona interessata deve presentare la richiesta di cittadinanza italiana alla Prefettura di competenza.
Per i cittadini residenti all’estero, la domanda può essere presentata presso gli uffici del Consolato.
Nel caso in cui venga accolta la domanda, la Prefettura provvede alla notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana al richiedente.
Entro 6 mesi dalla notifica del decreto, l’interessato rende il giuramento per l’acquisto della cittadinanza italiana presso l’Ufficio di Stato Civile del comune di residenza.

La cittadinanza può essere concessa per matrimonio in presenza dei seguenti requisiti:
  • Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio
  • Se i coniugi risiedono all'estero, la domanda può essere presentata dopo 3 anni dalla data del matrimonio

Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
La persona interessata deve presentare una domanda in bollo alla Prefettura.
Per i cittadini residenti all'estero, la domanda può essere presentata presso gli uffici del Consolato.
Nel caso in cui venga accolta la domanda, la Prefettura provvede alla notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana al richiedente.
Entro 6 mesi dalla notifica del decreto, l'interessato rende il giuramento per l'acquisto della cittadinanza italiana presso l'Ufficio di Stato Civile del comune di residenza.

Il cittadino straniero, residente in Italia e discendente da avo cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana con domanda indirizzata al sindaco del Comune di residenza.
La persona interessata deve presentare una domanda in bollo al Comune. Per i cittadini residenti all'estero, la domanda può essere presentata presso gli uffici del Consolato.

Documenti da allegare:

  • Estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero
  • Atti di nascita, relativi agli ascendenti del richiedente
  • Atti di matrimonio, dell'avo emigrato e di tutti i discendenti
  • Certificato rilasciato dall'autorità dello Stato estero che attesta la non naturalizzazione straniera dell'avo emigrato o la data dell'eventuale naturalizzazione.

Gli atti di nascita, matrimonio e morte devono essere in testo integrale con le eventuali annotazioni/correzioni presenti negli atti.
I documenti formati da autorità straniere devono essere tradotti ed eventualmente legalizzati o apostillati a norma di legge.
Ulteriori documenti potrebbero essere richiesti dall'ufficio per gli accertamenti previsti dalla legge.

Riferimenti normativi:

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