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Si prega di prendere visione del documento allegato.

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Download this file (avviso allegato a nota prot. 26776_2023..pdf)AVVISO DI ADOZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (Z[AVVISO DI ADOZIONE DEL PIANO DI GESTIONE DELLA ZONA SPECIALE DI CONSERVAZIONE (Z.S.C.) IT1315503 “MONTE CARPASINA”]282 kB

In allegato alla presente le modalità operative per l’attribuzione delle borse di studio di cui al D.L. N. 63/2017.

 
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Si veda documento allegato alla presente pubblicazione.

 
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I termini di apertura del bando decorrono dal giorno 1^ FEBBRAIO 2021 sino alle ore 12.00 del giorno 2 MARZO 2021.

Le domande di partecipazione al bando devono essere redatte sull’apposito modulo prestampato - MODULO A) scaricabile dal sito del Comune di Borgomaro www.comune.borgomaro.im.it o da ritirarsi presso gli uffici comunali e devono essere presentate, debitamente compilate, entro e non oltre il termine di scadenza del bando:

     ♦   a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Borgomaro il martedì, il mercoledì, il giovedì e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30;

       per Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Tutti le indicazioni sull'erogazione del contributo e per la predisposizione della domanda sono contenute all'interno del BANDO allegato al presente articolo. 

 

 

 

 

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Download this file (bando affitti.pdf)Bando [Bando Affitti ]354 kB
Download this file (MODULO A.doc)Modulo A[Modulo A]60 kB
Download this file (MODULO B.doc)Modulo B[Modulo B]46 kB

Si informa la popolazione che dalle 00:00 del 24 febbraio alle 24:00 del 1° marzo su tutto il territorio regionale è disposta: 

  • la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi natura;
  • la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado nonchè della frequenza delle attività scolastiche, universitarie e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attività formative svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini;
  • la sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
  • la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura e biblioteche;
  • e la sospensione dei concorsi pubblici fatte salve quelli relativi alle professioni sanitarie

Al link seguente l’ordinanza completa : 

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...

ART. 2 (Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus eOVID-19)


l. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, suII’ intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:


a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnisti ca o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
d) è sospesa l’apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
e) svolgimento delle attività di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell ‘attività in caso di violazione;
f) è fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all’aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l’adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;
g) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato l, lettera d);
h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n, 65, e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, università per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa e dell’economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all’allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa;
i) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n, 6 dell’ 8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giomi, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esìgenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
p) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAlPS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
r) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie;
t) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma l, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare, I colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri, Si raccomanda di limitare i permessi e la libertà vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;
v) l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
z) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

 

Al link seguente il testo del decreto : 

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Download this file (DPCM_20200308.pdf)DPCM 8[Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri]3451 kB

 

La Regione Liguria, a mezzo ordinanza, impone a chi arriva dalle "zone rosse" le stesse norme previste per quelle zone.

 

In allegato l'ordinanza Regionale..

 

In attuazione delle misure stabilite in materia dalle superiori Autorità nazionali e regionali, al fine di tutelare la salute di utenti e dipendenti

e contribuire alla prevenzione e al contenimento dei contagi da coronavirus,

 


SI RENDE NOTO

 


che da oggi 9 marzo 2020 e fino al 03 aprile 2020

 


- La sospenzione del libero accesso agli Uffici Comunali negli orari di apertura al pubblico;

- L'accesso agli Uffici Comunali è ammesso solo previo appuntamento al n. 0183 54571 o tramite email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

SI PRECISA CHE L'ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI E' LIMITATO AI SOLI CASI DI DIMOSTRATA URGENZA E INDIFFERIBILITA'.

 


Il Sindaco 

Ing. Massimiliano MELA

 

...

Al link seguente il testo del decreto : 

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Download this file (All. 1.pdf)All. 1.pdf[Allegato 1]1350 kB
Download this file (dpcm 22 marzo 2020.pdf)dpcm 22 marzo 2020.pdf[DPCM 22/3/2020]2457 kB

Si informa la popolazione che sarà disponibile da Sabato 4 Aprile 2020 sul sito Web del Comune e in un contenitore posizionato nell’androne dell’accesso all’ufficio Anagrafe il modulo per richiedere il contributo alimentare di beni di prima necessità.

Il modulo una volta compilato dovrà essere consegnato nei giorni successivi in un apposito contenitore posizionato nel medesimo luogo sopra indicato.

Giornalmente verranno protocollate e il numero di protocollo può essere comunicato su richiesta telefonica.

Il contributo sarà erogato periodicamente fino all’esaurimento del fondo assegnato al Comune.

 

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Il fondo statale assegnato al Comune di Borgomaro

è di 5.801,32€

 

 

Chiunque desideri contribuire ad incrementare il fondo con una donazione può effettuare un bonifico

sull'IBAN IT 02 C 03069 49042 100000300001 intestato a Comune di Borgomaro

con la causale: DONAZIONE COVID-19

 

 

 

Nel link sottostante trovate il modello per presentare la richiesta di contributo.

 

Una volta compilato e sottoscritto il modulo unitamenta alla fotocopia della carta di identità (si tratta di autodichiarazione ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/00) può essere consegnato in Comune in apposito contenitore  posto all'ingresso dell'Ufficio Anagrafe o inviato via e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. entro le ore 13 di venerdi 10 aprile 2020.

 

 

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Download this file (modulo istanza.doc)richiesta contributo di solidarietà alimentare[richiesta contributo di solidarietà alimentare]37 kB

 

Da giovedì 16 aprile 2020 i buoni spesa rilasciati dal Comune per acquisti di generi alimentari e/o prodotti di prima necessità possono essere utilizzati nei seguenti esercizi commerciali:

 

  • - Alimentari Re s.a.s. di Marvaldi Antonietta Piazza F. Cascione 8 Borgomaro Tel. 0183 54076 – 333 1142217;

 

  • - Alimentari Aurigo Dellerba Giacomo Via Federico Bianco 20 Aurigo Tel. 366 4893648;

 

  • - Macelleria Airone Jessica Piazza Concezione 6 Aurigo Tel. 366 4909435;

 

  • - EKOM Discount Via Nazionale 44 Pontedassio Tel. 010 7178465;

 

  • - BENNET S.p.A. Via Nazionale 1 Pontedassio Tel. 0183 779030.

 

I buoni spesa potranno essere ritirati, presso gli uffici comunali, a partire

dalla data sopra indicata previo appuntamento telefonico allo 0183-54571

 

 

 

 

In allegato l'ordinanza Regionale..

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Download this file (Ordinananza Regione Liguria n. 19 del 14.04.2020.pdf)Ordinananza Regione Liguria n. 19 del 14.04.2020.pdf[Ordinanza Regionale 19/2020]5653 kB

 

...

Al link seguente il testo del decreto : 

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Download this file (decreto 10 aprile.pdf)decreto 10 aprile.pdf[DPCM 10/4/2020]1962 kB

 

In allegato le modalità operative per l’attribuzione delle Borse di studio–Voucher per l’anno scolastico 2019/2020 previste
dal decreto legislativo n. 63/2017.

Per eventuali informazioni e chiarimenti sono a disposizione:

 

  •  Per le famiglie interessate, gli studenti e gli Istituti scolastici, il servizio di CALL-CENTER al numero 840848028, operativo dal 6 aprile al 29 maggio
    2020 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00;

 

  • Soltanto per gli Istituti Scolastici, i numeri del Settore Istruzione e Diritto allo Studio 010/5484918 e 010/5484111 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

 

In allegato l'ordinanza Regionale..

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Download this file (Ordinananza R.Liguria n. 22 del 26.04.2020.pdf)Ordinananza R.Liguria n. 22 del 26.04.2020.pdf[Ordinanza Regionale 22/2020]4282 kB

 

Nel link sottostante trovate il nuovo modello per presentare la richiesta di contributo da compilare in tutte le sue parti, pena l' esclusione della domanda.

 

Una volta compilato e sottoscritto il modulo unitamenta alla fotocopia della carta di identità (si tratta di autodichiarazione ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/00) può essere consegnato in Comune in apposito contenitore  posto all'ingresso dell'Ufficio Anagrafe o inviato via e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. da martedì 5 maggio e entro le ore 13 di venerdi 8 maggio 2020.

 

 

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Download this file (Modulo domanda buoni spesa maggio 2020.pdf)Modulo domanda buoni spesa maggio 2020.pdf[Domanda buoni spesa ]12 kB

 

In allegato l'ordinanza Regionale..

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Download this file (Ordinananza Regione Liguria n. 25 del 03.05.2020.pdf)Ordinananza Regione Liguria n. 25 del 03.05.2020.pdf[Ordinananza Regione Liguria n. 25 del 03.05.2020]3235 kB

 

In allegato l'ordinanza Regionale..

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Download this file (Ordinananza Regione Liguria n. 28 del 10.05.2020.pdf)Ordinananza Regione Liguria n. 28 del 10.05.2020.pdf[Ordinanza Regionale 28/2020]3442 kB
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