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Chi contattare in Comune: Uff. Anagrafe

 

Ogni cittadino maggiorenne può presentare la dichiarazione di cambio di residenza per sé e per le altre persone che costituiscono il nucleo familiare o convivenza (convento, convitto, caserma)*. 

Occorre presentare:

  • un documento di identità valido,
  • eventuale libretto di pensione,
  • modulo compilato per la variazioni di residenza su patente e libretto di circolazione dei mezzi di proprietà**
  • per icittadini stranieri: passaporto e permesso di soggiorno valido o attestato di regolare soggiorno.

In base a quanto previsto dal Decreto Semplificazione (D.L. n.5 del 9 febbraio 2012) convertito nella Legge n.35 del4 aprile 2012,i cittadini interessati potranno presentare le dichiarazioni non solo presso lo sportello anagrafico, ma anche:

  1. tramite postainviando una raccomandata con ricevuta di ritorno
  2. per via telematica, ad una delle seguenti condizioni:
  3. a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  4. b) che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  5. c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla casella di posta elettronica certificata del Comune

La residenza decorre dalla data di presentazione della domanda, ma non può essere presentata prima della data di effettivo cambio di abitazione e comunque entro 20 giorni dalla data stessa.
L’effettiva variazione anagrafica avverrà entro 2 giorni lavorativi dalla data di arrivo della domanda. I tempi di variazione sono prorogabili fino a 30 giorni in caso occorra integrare documenti mancanti per il procedimento anagrafico.
Se entro 45 giorni dalla presentazione della domanda l’ufficio anagrafe non richiederà integrazioni all’interessato o non comunicherà l’esito negativo degli accertamenti svolti, il procedimento si considera concluso positivamente.
Qualora gli accertamenti disposti per verificare la sussistenza delle dichiarazioni rese dall'interessato provassero la non corrispondenza alla realtà di fatto ci sarà la decadenza del beneficio ottenuto e ne verrà data comunicazione all'interessato.
Ciò comporterà il ripristino della situazione anagrafica precedente e la segnalazione del nominativo del dichiarante (art. 76 del DPR 445/2000) all'autorità di Pubblica Sicurezza, per dichiarazioni mendaci in atto pubblico.

Inoltre, il D.L. 28.03.2014, n. 47 (convertito nella Legge n. 80 del il 23.05.2014) all’articolo 5 “Lotta all’occupazione abusiva”, prevede che:
"Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo, non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.

Ciò comporta che la residenza si misura non solo sulla abitualità della dimora ma dalla regolarità del titolo di occupazione.
Per questo, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l'alloggio è occupato legittimamente. Le persone che non sono in possesso di un documento che dimostri la titolarità all'occupazione dell'alloggio in termini di proprietà o liceità della locazione, potranno dimostrare di potervi abitare tramite una dichiarazione del proprietario.
Nel caso in cui si voglia trasferire la propria residenza in un immobile già abitato da altri sarà indispensabile dimostrarne il consenso, allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà:

In assenza dei documenti sopra indicati, attestanti la regolarità del titolo di occupazione, la dichiarazione di residenza sarà irricevibile. Nel caso di utilizzo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà la stessa è sottoscritta di fronte all'impiegato ricevente o dovrà essere accompagnata da fotocopia fronte retro del documento d'identità del sottoscrittore.

Il cambio di indirizzo non ha alcun costo.

 

Norme di riferimento:

Legge n. 80/ 2014

D.L. n. 47/ 2014 ;(art. 5)

Legge , n. 35/ 2012

D.L. n. 5/ 2012

Circolare MIACEL n. 1/ 1997

D.P.R. n. 610/1996

Circolare MIACEL n. 11/ 1995

D.P.R. n. 223/ 1989 (artt. 6 e 13)

Legge n. 1228/ 1954

 

Note

* in caso di convivenza la dichiarazione può essere presentata esclusivamente dal capo-convivenza (responsabile che dirige la convivenza). 
** Presso l'Ufficio Centrale Operativo della Direzione Generale della Motorizzazione Civile é attivo il numero verde 800-232323 per informazioni sullo stato di aggiornamento della pratica.

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